Art. 24.
(Società multiprofessionali).

      1. Possono essere costituite società con la partecipazione di persone fisiche esercenti altre professioni intellettuali regolamentate al fine di effettuare prestazioni professionali diverse, ma coordinate tra loro, con le modalità ed i limiti stabiliti dagli Ordini professionali di appartenenza dei singoli soci.
      2. Non è consentita la partecipazione di soggetti esercenti attività ritenute per legge, regolamento o norma deontologica incompatibili con quelle proprie della società. Non è consentita la costituzione di società multiprofessionali per gli esercenti le professioni di avvocato e di notaio.
      3. Le società previste dal presente articolo possono effettuare le prestazioni proprie di una determinata professione solo attraverso uno dei soci abilitati all'esercizio di tale professione.

 

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